Deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
DEROGHE AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZA
Per la secondaria di I grado, l’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque, al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul RE e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell’anno scolastico è rapportato all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
- Solo per gli alunni appena arrivati in Italia da zone di guerra le assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
- Le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi d’istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.
- Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLO.
- Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009).
TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
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- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital;
- gravi e documentate esigenze di famiglia (p.e. provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d’anno;
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposto (Legge 516/1998; Legge 101/1989);
- assenze legate al COVID, certificate con referto di tampone positivo dell’alunno all’avvio del periodo e referto di tampone negativo del medesimo a conclusione del periodo;
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.
Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.
In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l’alunno, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.
Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.