Ultima modifica: 12 ottobre 2022
Istituto Comprensivo "Donatello" > PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19

Indicazioni strategiche per la mitigazione del contagio COVID 19 a.s. 2022/2023

 

Ministero Istruzione_COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2022

Ministero Istruzione_Gestione Emergenza Covid-19 – Vademecum aggiornato_D.L. 24/2022

PIANO SCUOLA per la prosecuzione delle attività scolastiche (31 marzo 2022)

GESTIONE DEI CASI COVID-19 dal 1° aprile 2022

Centri Vaccinali ASL ROMA 2

NOTA INFORMATIVA della ASLRM2 relativa alle nuove procedure di prevenzione e di gestione dei focolai di SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico

La ASL Roma 2 ha aggiornato le procedure di prevenzione e gestione dei focolai di SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico, recependo le indicazioni dall’art. 6 del Decreto-Legge n. 5 del 4/2/2022 e delle successive note regionali. Tali indicazioni sono orientate a garantire il più possibile la Didattica in Presenza, introducendo “l’Autosorveglianza” negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

L’Autosorveglianza nella scuola:

  • inizia se nella classe si verifica 1 caso positivo Covid-19 secondo le tempistiche previste dalla normativa; in questa situazione la scuola prosegue l’attività in presenza e comunica alla classe l’avvio dell’Autosorveglianza secondo le indicazioni della ASL;
  • prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. In caso di comparsa di sintomi, la famiglia dell’alunno deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo;
  • prevede l’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Nel periodo di Autosorveglianza si possono frequentare le lezioni scolastiche ma si raccomanda di limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).

Fino a 4 casi positivi negli asili nido, nella scuola dell’infanzia e primaria e 1 caso positivo nella scuola secondaria prosegue la didattica in presenza con le regole dell’autosorveglianza (senza obbligo di FFP2 per la fascia di età 0-6 anni e per gli alunni esentati).

In presenza di 5 o più casi positivi nei nidi e nella scuola dell’infanzia l’attività didattica in presenza si sospende per tutti per 5 giorni e gli alunni eseguono l’autosorveglianza (senza obbligo di FFP2 nella fascia di età 0-6 anni) o la quarantena precauzionale, a seconda dello stato vaccinale o di guarigione previsti dalla normativa.

In presenza di 5 o più casi positivi nella scuola primaria e di 2 casi positivi nella scuola secondaria è consentita l’attività didattica in presenza solo per gli alunni che possono effettuare l’autosorveglianza; gli altri alunni eseguono la quarantena precauzionale (a seconda dello stato vaccinale o di guarigione previsti dalla normativa).

Le indicazioni per l’esecuzione dei test sono elencate nella comunicazione di avvio autosorveglianza e nelle disposizioni dell’ Equipe Scuola anti-Covid.

Si comunica alle famiglie che secondo la recente normativa, è caso confermato Covid -19 il soggetto con tampone molecolare o antigenico positivo, con o senza sintomatologia.
Si ricorda, infine, a tutte le famiglie che, se un alunno presenta sintomi anche lievi:

  • non deve recarsi a scuola se i sintomi insorgono a casa;
  • deve essere allontanato dalla classe secondo le misure previste dalle disposizioni
    ministeriali/regionali;
  • è necessario informare tempestivamente il medico curante per le valutazioni del caso.

Per informazioni e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, vi invitiamo a consultare la pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022” (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022) del sito www.salutelazio.it

Per quanto riguarda il rientro a scuola, le modalità e le certificazioni eventualmente necessarie, si
rimanda a sito istituzionale della Regione Lazio, raggiungibile alla pagina:
https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire- in-caso-di-assenza-scolastica

Equipe Scuola anti-Covid ASL ROMA2

Modello di autodichiarazione self testing in autosorveglianza

Nuove modalità gestione positività in ambito scolastico

(art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022)

VADEMECUM GESTIONE EMERGENZA COVID-19 – documento ministeriale 

 INVIARE COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI POSITIVITA’ AI SEGUENTI RECAPITI MAIL:

referti.infanziaprimaria@icdonatello.edu.it  

oppure

referti.secondaria@icdonatello.edu.it

 

E PER CONOSCENZA AL DS:  dsbiondi8@gmail.com   

 

FORMAT DI SEGNALAZIONE CASO POSITIVO

 

D.L. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022

ART. 6 – GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SAR-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

PERSONALE SCOLASTICO Regime di AUTOSORVEGLIANZA (di cui all’art. 1 comma 7-bis del DL 33 del 16/5/2020, convertito in L. 74 del 14 /7/2020)

Non è considerato nel calcolo dei casi positivi il personale scolastico, essendo vigente l’obbligo di vaccinazione e il rispetto dei protocolli.

SCUOLA DELL’INFANZIA FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI NELLA SEZIONE AUTOSORVEGLIANZA

·       Attività didattica prosegue in presenza

·       Dispositivi di protezione FFP2 per docenti fino al 10 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo

 

In caso di comparsa di sintomi:

·       Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato

·       Test al quinto giorno, se ancora sintomatici

·       In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite autocertificazione.

CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ

 

L’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.

Non è considerato nel calcolo dei casi positivi il personale scolastico.

·       Sospensione delle attività didattiche per 5 giorni

 

SCUOLA PRIMARIA FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI NELLA CLASSE AUTOSORVEGLIANZA

·       Attività didattica in presenza

·       Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 per docenti e alunni sopra i 6 anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto

 

In caso di comparsa di sintomi:

·       Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato

·       Test al quinto giorno, se ancora sintomatici

·       In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite autocertificazione.

CON 5 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ

 

L’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

Non è considerato nel calcolo dei casi positivi il personale scolastico

AUTOSORVEGLIANZA: attività in presenza avviene con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore a 6 anni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo.

 

Attività in presenza per gli alunni che dimostrino (verifica tramite applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19) di:

·       aver concluso il ciclo vaccinale primario

·       essere guariti da meno di 120 giorni

·       di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista

·       essere in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

 

QUARANTENA per gli altri alunni si applica la DDI per la durata di 5 giorni, con rientro con esito negativo di test antigenico rapido o molecolare e obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione FFP2

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON UN CASO DI POSITIVITÀ AUTOSORVEGLIANZA

·       attività didattica in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo

 

In caso di comparsa di sintomi:

·       Test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato

·       Test al quinto giorno, se ancora sintomatici

·       In caso di test autosomministrato, esito negativo attestato tramite autocertificazione

 

CON 2 CASI O PIÙ DI POSITIVITÀ

 

L’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

Non è considerato nel calcolo dei casi positivi il personale scolastico

AUTOSORVEGLIANZA: attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore a 6 anni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo.

 

Attività in presenza per gli alunni che dimostrino (verifica tramite applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19) di:

·       aver concluso il ciclo vaccinale primario

·       essere guariti da meno di 120 giorni

·       di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista

·       essere in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)

 

QUARANTENA per gli altri alunni si applica la DDI e la quarantena per la durata di 5 giorni, con rientro con esito negativo di test antigenico rapido o molecolare e obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione FFP2.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 9498 del 4 febbraio 2022

Aggiornamento sulle MISURE DI QUARANTENA E AUTO-SORVEGLIANZA per contatti stretti ad alto rischio di casi di infezione da SARS CoV2

 

QUARANTENA Contatti stretti ad alto rischio

–          soggetti asintomatici non vaccinati

–          soggetti asintomatici che non abbiano completato il ciclo vaccinato (solo una dose vaccinale)

–          soggetti asintomatici che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza dose di richiamo

–          soggetti asintomatici che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza dose di richiamo

 

QUARANTENA di 5 giorni dall’ultimo contatto con caso positivo

 

§  Cessazione tramite esito negativo di test antigenico rapido o molecolare

§  In caso di sintomi, esecuzione immediata di test diagnostico e al quinto giorno se ancora sintomatici

§  Obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 per 5 giorni successivi al termine della quarantena

 

AUTOSORVEGLIANZA Contatti stretti ad alto rischio:

–          soggetti asintomatici con dose booster

–          soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti

–          soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV2 nei 120 giorni precedenti o dopo il completamento del ciclo primario

 

Non è prevista quarantena e si applica l’AUTOSORVEGLIANZA di 5 giorni

 

§  In caso di sintomi, esecuzione immediata di test diagnostico e al quinto giorno se ancora sintomatici

§  Obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA

 

In base alla Nota della Regione Lazio prot. n. 150455 del 15 febbraio 2022 :

  • non è prevista certificazione medica dopo quarantena nei casi previsti dal D.L. n. 5/2022: il rientro a scuola avviene con esibizione dell’esibizione dell’esito negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
  • la riammissione degli alunni risultati positivi al Covid 19 può avvenire mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica), validi ai fini del rilascio del green pass.

Si fornisce il FAC SIMILE della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato a bambino in auto-sorveglianza ai sensi del D.L. 4 febbraio 2022.

REGIONE.LAZIO.prot. 0150455.15-02-2022

 

NOTA DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA REGIONE LAZIO prot. 114861 del 5 febbraio 2022

Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi

Rimangono vigenti le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica sono illustrate dalla Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021:

§  Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), la riammissione alla scuola dell’infanzia sarà consentita “previa presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica” (rif. D.M. 80 del 3/8/2020, Piano Scuola 2021/2022 nel DM 257 del 6/8/2021)

§  Per gli studenti della scuola dell’obbligo, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), sarà consentita previsa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”

§  In entrambi i casi citati, le assenze superiori a 3 o a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato di riammissione

§  Nel caso di alunni con infezione da SARS-CoV-2 i Pediatri/Medici di medicina generale provvedono a fornire la certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR n. 852 del 17 novembre 2020.

Non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”.

§  per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass

Non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:

§  alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2, se le condizioni di salute lo permettono;

§  alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo

Precedente modalità gestione positività in ambito scolastico

(art. 4 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022)

 

Quarantena

 Viene applicata a chi rientra nella definizione di contatto scolastico ad alto rischio e consiste in un periodo di contumacia di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid-19 (soggetto che ha eseguito un tampone, molecolare o antigenico, con esito positivo) e quindi esposta ad un maggior rischio di infezione. La quarantena inizia dalla data di disposizione della ASL e termina dopo 5/10 giorni dall’ultimo giorno di presenza del caso in classe (Es. ultimo giorno di contatto il 10/01/2022: se la quarantena è di 10 giorni il tampone verrà eseguito dal 20/01/2022). Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo stabilito dalla normativa.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto ad alto rischio con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e sono descritte nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 (vedi dopo).

Sorveglianza con testing

 La Sorveglianza con testing prevede l’effettuazione di un test al T0 – da eseguire il prima possibile dalla data di comunicazione del caso positivo (possibilmente facendo concordare alla classe un intervallo temporale comune, preferibilmente entro le 24 ore e comunque non oltre le 48 ore dalla trasmissione alle famiglie della disposizione standard) – e, se non si riscontrano ulteriori casi covid-19, al T5, ovvero dopo 5 giorni dal T0.

In attesa dell’effettuazione del test T0 il soggetto non può recarsi a scuola. Dopo test T0 e T5, tutto il gruppo classe in Sorveglianza con testing rientra in contemporanea, come indicato dalla Nota Regionale n.1051352 del 17 dicembre 2021. Durante la Sorveglianza con testing si raccomanda di evitare le frequentazioni sociali, l’utilizzo di mezzi pubblici (es. scuolabus) e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. Durante la Sorveglianza con testing, si raccomanda di consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.

Coloro che non effettueranno i tamponi al T0 e al T5 secondo le tempistiche previste dalla scuola (entro 48 ore dall’avvio della Sorveglianza con testing) devono effettuare la quarantena di 10 giorni, informando tempestivamente il Referente scolastico e il proprio Medico Curante per la prosecuzione dell’iter.

Auto-sorveglianza

 L’Auto-sorveglianza inizia dalla data di comunicazione del caso positivo e termina dopo 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del caso in classe. L’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di comparsa di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo. È obbligatorio, inoltre, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. La persona in auto-sorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma si consiglia di limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili). Durante l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

PROT. 60136 DEL 30/12/2021

 La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

abbiano ricevuto la dose booster, oppure

abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Precedente protocollo di individuazione casi positivi (novembre 2021)

 

Circolare 20_Comunicazione assenze e presentazione certificazioni

Circolare 21_Disposizioni ASL comunicate tramite registro elettronico

Protocollo anticovid a.s. 2021/2022

Regolamenti anticovid

 

INFO UFFICIALI:

#RIENTRIAMO A SCUOLA

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

(dal D.M. 39 del 26 giugno 2020 – Piano Scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione)

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Avvio dell’anno scolastico: indicazioni operative per i genitori per la gestione della sicurezza

  • Circolare 68_Gestione rientro a scuola dopo quarantena_3 NOVEMBRE 2020

Allegato 1_ALUNNI_Autodichiarazione per la riammissione in classe dopo la quarantena

Allegato 2_OPERATORI SCOLASTICI_Dichiarazione di rientro in servizio dopo quarantena

Allegato 3_OPERATORI SCOLASTICI_Autocertificazione docenti per sorveglianza passiva

Allegato 4_Circolare Ministero Salute 32850_12 ottobre 2020

DPCM 3 novembre 2020

PERSONALE SCOLASTICO: Indicazioni_per_smart_workers

Protocollo_specifico_delle_operazioni_di_pulizia_IC_Donatello

 

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL COVID-19  NELLE SCUOLE:




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