Ultima modifica: 1 luglio 2022
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ACCESSO DOCUMENTALE E CIVICO

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

 

 

Si pubblica il

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

deliberato dal Consiglio di istituto per definire le disposizioni organizzative volte a disciplinare

 

 

Quali tipi di accesso può richiedere l’utenza?

1) ACCESSO DOCUMENTALE

è diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso della Istituzione Scolastica ex lege 241/1990. In particolare, la Pubblica Amministrazione valuta se si tratta di istanza per:

ACCESSO FORMALE

si esercita quando non sia possibile l’accoglimento immediato dell’istanza, ovvero quando sorgano dubbi su legittimità del richiedente, identità del richiedente, poteri rappresentativi del richiedente, presenza di controinteressati, sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale.

Modello di richiesta di ACCESSO FORMALE ai documenti amministrativi

ACCESSO INFORMALE

tale modalità è consentita per le ipotesi in cui non risulti l’esistenza di controinteressati ovvero non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse ovvero sull’accessibilità del documento

Modello di richiesta di ACCESSO INFORMALE ai documenti amministrativi

2) ACCESSO CIVICO

  • SEMPLICE: diritto di ostensione su atti, documenti o richieste di informazioni in possesso della Istituzione scolastica, oggetto di obbligo di pubblicazione ex art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 così come rivisto dal D.Lgs. 97/2016.
  • GENERALIZZATO: possibilità di richiedere informazioni, dati e documenti in possesso della Istituzione scolastica e non soggetti ad obbligo di pubblicazione ex art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013 così come rivisto dal D.Lgs. 97/2016.

Per le domande di accesso clicca il seguente link:

ACCESSO CIVICO


                



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