Ultima modifica: 12 dicembre 2014

Liste di attesa

La presente sezione non è compilata in quanto non applicabile alle istituzioni scolastiche.

 

Riferimenti Normativi: D.Lgs. 33/2013 art. 41, comma 6

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.




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